SICUREZZA


GLI SPAZI CONFINATI IN AMBITO ENOLOGICO

La pubblicazione del D.P.R. n. 177 del 14.9.2011 recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ha avuto particolare attenzione nell’ambito enologico. La Baukos, operando da anni nel settore enologico per il rivestimento della superficie interna di vasi vinari, serbatoi, autoclavi ecc… , è stata in grado di adeguarsi con rapidità alla Normativa Dlgs 81 del 9-4-2008 e DPR 177 del 14-9-2011 adottando l’opportuna organizzazione del lavoro e idonee attrezzature.

Con i termini “ambiente confinato” si intende un luogo/ambiente totalmente o parzialmente chiuso, che non è stato progettato e costruito per essere occupato in permanenza da persone, né destinato ad esserlo, ma che all’occasione, può essere occupato temporaneamente per l’esecuzione di interventi lavorativi come l'ispezione, la manutenzione o la riparazione, la pulizia, l’installazione di dispositivi tecnologici caratterizzato da limitate aperture di accesso e da una ventilazione naturale sfavorevole, in cui il pericolo di morte o di infortunio grave è molto elevato, a causa della presenza di sostanze, agenti chimici o condizioni di pericolo (ad es. mancanza di ossigeno). Gli spazi confinati sono facilmente identificabili proprio per la presenza di aperture di dimensioni ridotte, serbatoi. Silos, reti fognarie ecc..

Il DPR 177 del 14-9-2011 art. 2 qualificazione nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati, recita:

1. Qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati può essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati in ragione del possesso dei seguenti requisiti:
a) integrale applicazione delle vigenti disposizioni in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e misure di gestione delle emergenze;
b) integrale e vincolante applicazione anche del comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nel caso di imprese familiari e lavoratori autonomi;
c) presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto; (omissis).

2.2. In relazione alle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati non é ammesso il ricorso a subappalti, se non autorizzati espressamente dal datore di lavoro committente e certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei riguardi delle imprese o dei lavoratori autonomi ai quali le lavorazioni vengano subappaltate.


La Baukos opera con personale dipendente assunto a tempo indeterminato.

La maggior parte del personale ha un’esperienza decennale nel settore dei rivestimenti in resina per serbatoi e vasi vinari.

Baukos Sicurezza

DLGS 81 del 9/4/2008 articoli 66, 121 e allegato. 4.3.1

3.1. Le tubazioni, le canalizzazioni e i recipienti, quali vasche, serbatoi e simili, in cui debbano entrare lavoratori per operazioni di controllo, riparazione, manutenzione o per altri motivi dipendenti dall'esercizio dell'impianto o dell'apparecchio, devono essere provvisti di aperture di accesso aventi dimensioni tali da poter consentire l'agevole recupero di un lavoratore privo di sensi.

Considerato che una delle indicazioni per l’identificazione di un ambiente sospetto di inquinamento o confinato è che sia caratterizzato da “limitate vie di accesso o uscita”, sicuramente nell’ambito enologico sono verificate queste condizioni

- aperture con diametro minore di 60 cm;
- difficoltà di accesso indossando un autoprotettore o altro dispositivo di salvataggio;
- difficoltà di recupero di un lavoratore caduto a terra che si trova in posizione rannicchiata;
- passaggio dalla via di accesso/uscita reso difficoltoso dalla presenza di tubi, scale, tubo ventilazione, ecc...

Baukos Sicurezza

La BAUKOS propone valide soluzioni alternative:
In presenza di portelle estremamente ridotte, dimensione massima minore di 400 mm, ne propone la sostituzione. Per dimensioni uguali o maggiori di 400 mm, ha adottato sistemi che permettono l’estrazione di eventuale infortunato in modo agevole.

Foto portella

Foto simulazione soccorso

Foto simulazione soccorso

Facendo riferimento al D.L.gs 81/2008 sono previste sanzioni che riguardano committente, appaltante, appaltatore e subappaltatori:

  • Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro (violazione art. 26 comma 1 D.Lgs. 81/2008),
  • Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro (violazione art. 17 comma 1 lettera a) D.Lgs. 81/2008),
  • Ammenda da 2.000 a 4.000 euro(violazione art. 18 lettera comma 1 p) D.Lgs. 81/2008),
  • Ammenda da 2˙000 a 4˙000 euro(violazione art. 18 comma 1 lettera g) D.Lgs. 81/2008),
  • Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro(violazione art. 18 comma 1 lettera d) D.Lgs. 81/2008),
  • Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro(violazione artt. 36, 37)